Art. n°
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Art. 736. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Procedimento.

Dispositivo

Art. 736.

(Procedimento).


La domanda per i provvedimenti previsti nell'articolo precedente si propone con ricorso.


Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a se' o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.


Dopo l'audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.



Ratio Legis


Spiegazione