Art. n°
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Art. 742. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Revocabilita' dei provvedimenti.

Dispositivo

Art. 742.

(Revocabilita' dei provvedimenti).


I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.



Ratio Legis


Spiegazione