Art. 744. Proc.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Copie o estratti da pubblici registri.
Dispositivo
Art. 744.
(Copie o estratti da pubblici registri).
I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziali da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione