Art. n°
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Art. 744. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Copie o estratti da pubblici registri.

Dispositivo

Art. 744.

(Copie o estratti da pubblici registri).


I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziali da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese.



Ratio Legis


Spiegazione