Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 813. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Accettazione degli arbitri.

Dispositivo

Art. 813.

(( (Accettazione degli arbitri).))


((L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e puo' risultare dalla sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione.


Agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.))



Ratio Legis


Spiegazione