Art. 824. Proc.Civ.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Originali e copie del lodo.
Dispositivo
Art. 824.
(( (Originali e copie del lodo).
((Gli arbitri redigono il lodo in uno o piu' originali. Gli arbitri danno comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo.))
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Spiegazione