Art. n°
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Art. 824. Proc.Civ.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Originali e copie del lodo.

Dispositivo

Art. 824.

(( (Originali e copie del lodo).


((Gli arbitri redigono il lodo in uno o piu' originali. Gli arbitri danno comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo.))



Ratio Legis


Spiegazione