Art. n°
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Art. 5. Cod.Ind.2018

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Esaurimento

Dispositivo

Art. 5.

Esaurimento


1. Le facolta' esclusive attribuite dal presente codice al titolare


di un diritto di proprieta' industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprieta' industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunita' europea o dello Spazio economico europeo.


2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si


applica (( . . . )) quando sussistano motivi legittimi perche' il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi e' modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.


((3. Le facolta' esclusive attribuite dalla privativa su una varieta' protetta, sulle varieta' essenzialmente derivate dalla varieta' protetta quando questa non sia, a sua volta, una varieta' essenzialmente derivata, sulle varieta' che non si distinguono nettamente dalla varieta' protetta e sulle varieta' la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varieta' protetta, non si estendono agli atti riguardanti:


a) il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa,


quale che ne sia la forma;


b) il prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di


esse quando tale materiale o prodotto sia stato ceduto o commercializzato dallo stesso costitutore o con il suo consenso nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea o dello Spazio economico europeo, a meno che si tratti di atti che implicano una nuova riproduzione o moltiplicazione della varieta' protetta oppure un'esportazione del materiale della varieta' stessa che consenta di riprodurla in uno Stato che non protegge la varieta' del genere o della specie vegetale a cui appartiene, salvo che il materiale esportato sia destinato al consumo finale.))



Ratio Legis


Spiegazione