Art. n°
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Art. 185. Cod.Ind.2018

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Raccolta dei titoli di proprieta' industriale

Dispositivo

Art. 185.

Raccolta dei titoli di proprieta' industriale


1. I titoli originali di proprieta' industriale devono essere


firmati dal dirigente dell'ufficio competente o da un funzionario da lui delegato.


((2. I titoli di proprieta' industriale sono contrassegnati, a


seconda della tipologia, da un numero progressivo, secondo la data di concessione, e contengono:))


a) la data e il numero della domanda;


b) il cognome, il nome, il domicilio del titolare e, nel caso


delle varieta' vegetali, del costitutore, la ragione ovvero la denominazione sociale e la sede, se trattasi di persona giuridica;


c) il cognome, il nome, il domicilio del mandatario, se vi sia;


d) il cognome ed il nome ((dell'inventore o)) dell'autore;


e) gli estremi della priorita' rivendicata;


f) nel caso delle varieta' vegetali, il genere o la specie di


appartenenza della nuova varieta' vegetale e la relativa denominazione.


3. Gli originali dei titoli di proprieta' industriale sono


((riuniti in apposite raccolte)). ((Tutti i riferimenti al registro dei marchi o dei brevetti contenuti nel Codice devono intendersi effettuati agli originali, in forma cartacea od informatica, dei corrispondenti titoli riuniti nelle raccolte.))


4. Una copia certificata conforme del titolo di proprieta'


industriale e' trasmessa al titolare. Nel caso delle privative per varieta' vegetali l'ufficio informa il MIPAF della concessione.



Ratio Legis


Spiegazione