Art. 214. Cod.Ind.2018
Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'ordine
Dispositivo
Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'ordine
1. I componenti del Consiglio dell'ordine di cui all'articolo 215
sono eletti a maggioranza semplice dei voti segreti validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore alla meta' piu' uno dei componenti da eleggere. Vengono eletti i dieci candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' e' preferito il candidato piu' anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il piu' anziano di eta'.
2. Ciascuna categoria dei consulenti che esercitano la professione
in forma autonoma, sia individualmente che nell'ambito di societa', uffici o servizi autonomi, da una parte, e dei consulenti che esercitano in uffici e servizi specializzati nell'ambito di enti o imprese di cui all'articolo 205, comma 3, dall'altra, non puo' essere rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con piu' di otto componenti. Parimenti ciascuna sezione dell'albo non puo' essere rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con piu' di sette componenti, ad essa iscritti in via esclusiva.
3. Non sono ammesse le partecipazioni e votazioni per delega. E'
ammessa la votazione mediante lettera.
4. Le modalita' di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di
scrutinio e di proclamazione degli eletti sono stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive.
Ratio Legis
Spiegazione