ART. 19 Cod.Tur.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Obbligo di assicurazione
Dispositivo
ART. 19
(Obbligo di assicurazione)
1. Per lo svolgimento della loro attivita', le agenzie di viaggio e turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.
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Codice Turismo 2018
Ratio Legis
Spiegazione