Art. n°
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ART. 19 Cod.Tur.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Obbligo di assicurazione

Dispositivo

ART. 19

(Obbligo di assicurazione)


1. Per lo svolgimento della loro attivita', le agenzie di viaggio e turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.



Ratio Legis


Spiegazione