ART. 33 Cod.Tur.2018
Definizioni
Dispositivo
(Definizioni)
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all'articolo 34, o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilita' di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 34 verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati;
c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purche' soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
2. L'organizzatore puo' vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore o tramite un intermediario.
Ratio Legis
Spiegazione