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ART. 52 Cod.Tur.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Locazioni di interesse turistico e alberghiere

Dispositivo

ART. 52

(Locazioni di interesse turistico e alberghiere)


1. All'articolo 27 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, il primo comma e' sostituito dal seguente:


"La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non puo' essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attivita' appresso indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili.".


2. All'articolo 27 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, il terzo comma e' sostituito dal seguente:


"La durata della locazione non puo' essere inferiore a nove anni se l'immobile urbano, anche se ammobiliato, e' adibito ad attivita' alberghiere, all'esercizio di imprese assimilate ai sensi dell'articolo 1786 del codice civile o all'esercizio di attivita' teatrali.".



Ratio Legis


Spiegazione