Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 81. Cod.Str.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti

Dispositivo

Art. 81.

Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti


((Dipartimento per i trasporti terrestri))


1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia di veicoli a motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da dipendenti appartenenti ai ruoli ((del Dipartimento per i trasporti terrestri)) della VI, VII, VIII e IX qualifica funzionale o dirigenti, muniti di diploma di laurea in ingegneria o architettura, ovvero diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o


maturita' scientifica.


2. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturita' scientifica, vengono abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di apposito corso di qualificazione con esame finale, secondo


le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.


3. Il regolamento determina i profili professionali che danno titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi


precedenti.


4. Con decreto del Ministro dei trasporti vengono fissate le norme e le modalita' di effettuazione del corso di qualificazione previsto


dal comma 2.


(4)


--------------


AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.



Ratio Legis


Spiegazione