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Art. 95. Cod.Str.2018

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Carta provvisoria di circolazione, duplicato ed estratto della carta di circolazione

Dispositivo

Art. 95.

Carta provvisoria di circolazione, duplicato ed estratto della carta di circolazione


1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio dalla targa, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, all'atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validita' massima di novanta giorni.


1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla Legge 8 agosto 1991, n. 264. (99)


2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105.


3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105.


4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105.


5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105.


6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 85 a € 338)). Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) ((124))


7. Chiunque circola senza avere con se' l'estratto della carta di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 25 a € 100)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) ((124))


(4)


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.


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AGGIORNAMENTO (19)


Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.


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AGGIORNAMENTO (29)


Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.


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AGGIORNAMENTO (43)


Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.


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AGGIORNAMENTO (52)


Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.


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AGGIORNAMENTO (64)


Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.


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AGGIORNAMENTO (80)


Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.


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AGGIORNAMENTO (89)


Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.


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AGGIORNAMENTO (99)


La Legge 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che all'articolo 95, comma 1-bis dopo le parole: "carta di circolazione," sono inserite le seguenti: "anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell' originale,".


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AGGIORNAMENTO (101)


Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.


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AGGIORNAMENTO (114)


Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.


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AGGIORNAMENTO (124)


Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.



Ratio Legis


Spiegazione