Art. 82 Codice Privacy 19.9.2018
Emergenze e tutela della salute e dell'incolumita' fisica
Dispositivo
(Emergenze e tutela della salute e dell'incolumita' fisica)
1. ((Le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento possono essere rese)) senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorita' ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del D.LGS. 31 marzo 1998, n. 112.
2. ((Tali informazioni possono altresi' essere rese)) senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:
((a) impossibilita' fisica, incapacita' di agire o incapacita' di intendere o di volere dell'interessato, quando non e' possibile rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi esercita legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai sensi dell'articolo 4 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219 o, in loro assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;))
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o dell'interessato.
3. ((Le informazioni di cui al comma 1 possono essere rese)) senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che puo' essere pregiudicata ((dal loro preventivo rilascio)), in termini di tempestivita' o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore eta' ((le informazioni sono fornite)) all'interessato ((nel caso in cui non siano state fornite in precedenza)).
Ratio Legis
Spiegazione