Art. 7. Codice Privacy 19.9.2018
Associazione e utilizzazione delle informazioni commerciali
Dispositivo
((Associazione e utilizzazione delle informazioni commerciali))
((1. Ai fini dell'erogazione dei servizi di informazione commerciale, qualora le informazioni provenienti da fonti pubbliche siano riferite ad eventi negativi (quali, ad es., fallimenti o procedure concorsuali, pregiudizievoli, ipoteche o pignoramenti, protesti), il fornitore:
a) utilizza le informazioni di cui sopra che riguardino direttamente l'interessato, quale soggetto censito;
b) utilizza - qualora il soggetto censito sia una persona fisica che non svolga o abbia svolto alcuna attivita' d'impresa, non ricopra od abbia ricoperto cariche sociali, o non detenga o abbia detenuto partecipazioni rilevanti in un'impresa o societa' nei termini indicati ai successivi commi - soltanto le informazioni relative a protesti ed atti pregiudizievoli che lo riguardino direttamente, nonche' le informazioni giudiziarie cosi' come indicate e disciplinate dall'art. 3, comma 5;
c) indica, nel contesto del rapporto informativo, la sola circostanza dell'esistenza di altre informazioni e/o rapporti informativi relativi ad ulteriori interessati legati sul piano giuridico e/o economico al soggetto censito, senza che tali informazioni provenienti da fonti pubbliche e riguardanti eventi negativi, possano essere, in alcun modo, direttamente associate all'interessato quale soggetto censito, ne' tanto meno utilizzate per l'elaborazione di informazioni valutative riferite a quest'ultimo, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.
2. Con riferimento a quanto indicato al precedente comma 1, lett. c), viene fatta salva la facolta' per il fornitore qualora il soggetto censito sia una persona fisica, ai fini dell'erogazione dei servizi di informazione commerciale di associare direttamente all'interessato quale soggetto censito ed utilizzare per l'elaborazione di informazioni valutative riferite a quest'ultimo le informazioni provenienti da fonti pubbliche che si riferiscono ad eventi negativi relativi ad imprese o societa' nelle quali lo stesso interessato (soggetto censito) rivesta o abbia rivestito, fino ad un anno prima, le cariche o qualifiche qui sotto indicate:
a) titolare di ditta individuale;
b) socio di societa' semplice e di societa' in nome collettivo;
c) socio accomandatario di societa' in accomandita semplice e socio accomandante con partecipazioni pari o superiori alla soglia del 25% o detentore della quota di maggioranza del capitale sociale, fatte salve, nel caso di societa' in accomandita semplice, le quote di controllo e partecipazioni del 10% in caso di quote paritarie tra i soci;
d) nelle societa' di capitali:
1) socio con partecipazioni pari o superiori alla soglia del 25% o in possesso del pacchetto di maggioranza del capitale sociale, fatte salve le partecipazioni del 10% in caso di quote paritarie tra i soci;
2) presidente o vice presidente del consiglio di amministrazione, consigliere od amministratore delegato, consigliere, amministratore, consigliere od amministratore con deleghe, amministratore unico o socio unico di societa' a responsabilita' limitata e socio unico di societa' per azioni;
3) sindaco, revisore, institore, presidente del patto di sindacato, organi delle procedure concorsuali e soggetti con qualifica di procuratori e direttori, soltanto se il soggetto censito che ricopra tali ultime cariche o qualifiche abbia:
3.1. amministrato l'impresa o la societa':
3.2. avuto fino ad un anno prima partecipazioni pari o superiori alla soglia del 25% o la quota di maggioranza del capitale sociale, fatte salve le quote di controllo e le partecipazioni con quote paritarie, per le quali i soci rilevano tutti, anche al di sotto della soglia predetta, con il limite della soglia minima del 10%.
3. Sempre con riferimento a quanto indicato al precedente comma 1, lett. c), viene inoltre fatta salva la facolta' per il fornitore, qualora il soggetto censito sia un soggetto diverso dalla persona fisica (come nel caso, ad es., di una societa'), ai fini dell'erogazione dei servizi di informazione commerciale, di associare direttamente al soggetto censito ed utilizzare per l'elaborazione di informazioni valutative riferite a quest'ultimo, le informazioni provenienti da fonti pubbliche che si riferiscono ad eventi negativi riguardanti:
a) le persone fisiche che, nell'ambito del soggetto censito, ricoprono le cariche o qualifiche di cui al precedente comma 2, ivi incluse quelle relative ad imprese o societa' connesse a tali persone fisiche secondo quanto previsto al medesimo comma 2;
b) le persone fisiche, che detengano partecipazioni al capitale del soggetto censito nella misura di cui al precedente comma 2, ivi incluse quelle su dati negativi relative ad imprese o societa' connesse a tali persone fisiche secondo quanto previsto al medesimo comma 2.
4. Fatti salvi i termini piu' restrittivi previsti da specifiche norme di legge, le informazioni provenienti da fonti pubbliche ed attinenti ad eventi negativi oggetto di trattamento nei termini di cui ai precedenti commi 2 e 3, sono conservate dal fornitore, ai fini dell'erogazione dei servizi di informazione commerciale, nel rispetto dei seguenti limiti temporali:
a) le informazioni relative a fallimenti o procedure concorsuali per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data di apertura della procedura del fallimento; decorso tale periodo, le predette informazioni potranno essere ulteriormente utilizzate dal fornitore, solo quando risultino presenti altre informazioni relative ad un successivo fallimento o risulti avviata una nuova procedura fallimentare o concorsuale riferita al soggetto censito o ad altro soggetto connesso, nel qual caso, il trattamento puo' protrarsi per un periodo massimo di 10 anni dalle loro rispettive aperture;
b) le informazioni relative ad atti pregiudizievoli ed ipocatastali (ipoteche e pignoramenti) per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data della loro trascrizione o iscrizione, salva l'eventuale loro cancellazione prima di tale termine, nel qual caso verra' conservata per un periodo di 2 anni l'annotazione dell'avvenuta cancellazione)).
Ratio Legis
Spiegazione