Art. n°
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Art. 21 Codice Crisi 2019

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Conclusione del procedimento

Dispositivo

Art. 21

Conclusione del procedimento


1. Se allo scadere del termine di cui all'articolo 19, comma 1, non e' stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane una situazione di crisi, il collegio di cui all'articolo 17 invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall'articolo 37 nel termine di trenta giorni.


2. Il debitore puo' utilizzare la documentazione di cui all'articolo 19, commi 2 e 3.


3. Della conclusione negativa del procedimento di composizione assistita della crisi l'OCRI da' comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 14 e 15 che non vi hanno partecipato.


4. Gli atti relativi al procedimento e i documenti prodotti o acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale o di un procedimento penale.



Ratio Legis


Spiegazione