Art. 31 Codice Crisi 2019
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Salvezza degli effetti
Dispositivo
Art. 31
Salvezza degli effetti
1. A seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale all'altro restano salvi gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al giudice incompetente.
Articoli correlati nel
Codice Crisi 2019
Ratio Legis
Spiegazione
