Art. 38 Codice Crisi 2019
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Iniziativa del pubblico ministero
Dispositivo
Art. 38
Iniziativa del pubblico ministero
1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.
2. L'autorita' giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.
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