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Art. 174 Codice Crisi 2019

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Contratti relativi a immobili da costruire

Dispositivo

Art. 174

Contratti relativi a immobili da costruire


1. I contratti di cui all'articolo 5 del D.LGS. 20 giugno 2005, n. 122, si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresi' comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non puo' essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.



Ratio Legis


Spiegazione