Art. 174 Codice Crisi 2019
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Contratti relativi a immobili da costruire
Dispositivo
Art. 174
Contratti relativi a immobili da costruire
1. I contratti di cui all'articolo 5 del D.LGS. 20 giugno 2005, n. 122, si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresi' comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non puo' essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.
Articoli correlati nel
Codice Crisi 2019
Ratio Legis
Spiegazione