Art. n°
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Art. 276 Codice Crisi 2019

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Chiusura della procedura

Dispositivo

Art. 276

Chiusura della procedura


1. La procedura si chiude con decreto.


2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.



Ratio Legis


Spiegazione