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Codici:
Aggiornamenti: 2020=16.6.2020, 2018=2.3.2018, gli altri del 26.8.2014. GRATUITI E NON UFFICIALI da Normattiva
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Art. 290 Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo
1. Nei confronti delle imprese appartenenti al medesimo gruppo possono essere promosse dal curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralita' di procedure, azioni dirette a conseguire la dichiarazione di inefficacia di atti e contratti posti in essere nei cinque anni antecedenti il deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, che abbiano avuto l'effetto di spostare risorse a favore di un'altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori, fatto salvo il disposto dell'articolo 2497, primo comma, del codice civile. 2. Spetta alla societa' beneficiaria provare di non essere stata a conoscenza del carattere pregiudizievole dell'atto o del contratto.
Codice Crisi 2019 Titolo VI DISPOSIZIONI RELATIVE AI GRUPPI DI IMPRESE Capo IV Norme comuni
^ Art. 290 Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo 1. Nei confronti delle imprese appartenenti al medesimo gruppo possono essere promosse dal curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralita' di procedure, azioni dirette a conseguire la dichiarazione di inefficacia di atti e contratti posti in essere nei cinque anni antecedenti il deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, che abbiano avuto l'effetto di spostare risorse a favore di un'altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori, fatto salvo il disposto dell'articolo 2497, primo comma, del codice civile. 2. Spetta alla societa' beneficiaria provare di non essere stata a conoscenza del carattere pregiudizievole dell'atto o del contratto. 3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti di una societa' appartenente ad un gruppo puo' esercitare, nei confronti delle altre societa' del gruppo, l'azione revocatoria prevista dall'articolo 166 degli atti compiuti dopo il deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o, nei casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere a) e b), nei due anni anteriori al deposito della domanda o nell'anno anteriore, nei casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere c) e d).
^ Art. 291 Azioni di responsabilita' e denuncia di gravi irregolarita' di gestione nei confronti di imprese del gruppo 1. Il curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralita' di procedure, e' legittimato ad esercitare le azioni di responsabilita' previste dall'articolo 2497 del codice civile. 2. Il curatore e' altresi' legittimato a proporre, nei confronti di amministratori e sindaci delle societa' del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, la denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile.
^ Art. 292 Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo 1. I crediti che la societa' o l'ente o la persona fisica esercente l'attivita' di direzione e o coordinamento vanta, anche a seguito di escussione di garanzie, nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento, o che queste ultime vantano nei confronti dei primi sulla base di rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore, sono postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Se tali crediti sono stati rimborsati nell'anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale, si applica l'articolo 164. 2. La disposizione di cui al comma 1, primo periodo, non si applica ai finanziamenti previsti dall'articolo 102.
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