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Art. 324 Codice Crisi 2019

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Esenzioni dai reati di bancarotta

Dispositivo

Art. 324

Esenzioni dai reati di bancarotta


1. Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3 e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni computi in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o degli accordi in esecuzione del piano attestato ovvero del concordato minore omologato ai sensi dell'articolo 80, nonche' ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma degli articoli 99, 100 e 101.



Ratio Legis


Spiegazione