Art. 343 Codice Crisi 2019
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Liquidazione coatta amministrativa
Dispositivo
Art. 343
Liquidazione coatta amministrativa
1. L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 296 e 297 e' equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.
2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.
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Ratio Legis
Spiegazione