Art. 11. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Persone giuridiche pubbliche.
Dispositivo
Art. 11.
(Persone giuridiche pubbliche).
Le provincie e i comuni, nonche' gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.
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Ratio Legis
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