Art. n°
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Art. 14. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Atto costitutivo.

Dispositivo

Art. 14.

(Atto costitutivo).


Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.


La fondazione puo' essere disposta anche con testamento.



Ratio Legis


Spiegazione