Art. 14. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Atto costitutivo.
Dispositivo
Art. 14.
(Atto costitutivo).
Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
La fondazione puo' essere disposta anche con testamento.
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione