Art. n°
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Art. 41. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Responsabilita' dei componenti. Rappresentanza in giudizio.

Dispositivo

Art. 41.

(Responsabilita' dei componenti. Rappresentanza in giudizio).


Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalita' giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.


Il comitato puo' stare in giudizio nella persona del presidente.



Ratio Legis


Spiegazione