Art. 41. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Responsabilita' dei componenti. Rappresentanza in giudizio.
Dispositivo
Art. 41.
(Responsabilita' dei componenti. Rappresentanza in giudizio).
Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalita' giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.
Il comitato puo' stare in giudizio nella persona del presidente.
Articoli correlati nel
Codice civile 2020
LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione