Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 46. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Sede delle persone giuridiche.

Dispositivo

Art. 46.

(Sede delle persone giuridiche).


Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui e' stabilita la loro sede.


Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede risultante dal registro e' diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima.



Ratio Legis


Spiegazione