Art. n°
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Art. 54. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Limiti alla disponibilita' dei beni.

Dispositivo

Art. 54.

(Limiti alla disponibilita' dei beni).


Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessita' o utilita' evidente riconosciuta dal tribunale.


Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.



Ratio Legis


Spiegazione