Art. 54. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Limiti alla disponibilita' dei beni.
Dispositivo
Art. 54.
(Limiti alla disponibilita' dei beni).
Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessita' o utilita' evidente riconosciuta dal tribunale.
Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.
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Ratio Legis
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