Art. 110. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Celebrazione fuori della casa comunale.
Dispositivo
Art. 110.
(Celebrazione fuori della casa comunale).
Se uno degli sposi, per infermita' o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, e' nell'impossibilita' di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'art. 107.
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione