Art. 129. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Diritti dei coniugi in buona fede.
Dispositivo
Art. 129.
((Diritti dei coniugi in buona fede.))
((Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice puo' disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.
Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'articolo 155)).
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione