Art. 170. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Esecuzione sui beni e sui frutti.
Dispositivo
Art. 170.
((Esecuzione sui beni e sui frutti.))
((La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non puo' aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia)).
Articoli correlati nel
Codice civile 2020
LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione