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Art. 268. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Provvedimenti in pendenza del giudizio.

Dispositivo

Art. 268.

(Provvedimenti in pendenza del giudizio).


Quando e' impugnato il riconoscimento, il giudice puo' dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.


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