Art. 268. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Provvedimenti in pendenza del giudizio.
Dispositivo
Art. 268.
(Provvedimenti in pendenza del giudizio).
Quando e' impugnato il riconoscimento, il giudice puo' dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione