Art. 294. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Pluralita' di adottati o di adottanti.
Dispositivo
Art. 294.
(Pluralita' di adottati o di adottanti).
((E' ammessa l'adozione di piu' persone, anche con atti successivi)).
Nessuno puo' essere adottato da piu' d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione