Art. n°
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Art. 294. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Pluralita' di adottati o di adottanti.

Dispositivo

Art. 294.

(Pluralita' di adottati o di adottanti).


((E' ammessa l'adozione di piu' persone, anche con atti successivi)).


Nessuno puo' essere adottato da piu' d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.



Ratio Legis


Spiegazione