Art. 322. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Inosservanza delle disposizioni precedenti.
Dispositivo
Art. 322.
Inosservanza delle disposizioni precedenti.
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale)) o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
Articoli correlati nel
Codice civile 2020
LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione