Art. 350. Codice civile 2020
Incapacita' all'ufficio tutelare.
Dispositivo
(Incapacita' all'ufficio tutelare).
Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:
1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
2)coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potesta';
3)coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale puo' essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potesta' o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
5) il fallito che non e' stato cancellato dal registro dei falliti.((223))
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AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 58, comma 1) che "All'articolo 350 del codice civile le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".".
Ratio Legis
Spiegazione