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Art. 387. Prescrizione delle azioni relative alla tutela.
Art. 387. (Prescrizione delle azioni relative alla tutela). Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore eta' o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall' ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore eta' o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso. Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo.
Codice civile 2020 LIBRO PRIMO TITOLO X DELLA TUTELA E DELL'EMANCIPAZIONE CAPO I Della tutela dei minori Sezione V Del rendimento del conto finale
^ Art. 385. Conto finale.Art. 385. (Conto finale). Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi puo' concedere una proroga.
^ Art. 386. Approvazione del conto.Art. 386. (Approvazione del conto). Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni. Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarita' o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione. Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorita' giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.
^ Art. 387. Prescrizione delle azioni relative alla tutela.Art. 387. (Prescrizione delle azioni relative alla tutela). Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore eta' o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore eta' o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso. Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo.
^ Art. 388. Divieto di convenzioni prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto.Art. 388. (Divieto di convenzioni ((prima che sia decorso un anno dall'approvazione)) del conto). Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore puo' aver luogo ((prima che sia decorso un anno dall'approvazione)) del conto della tutela. La convenzione puo' essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
^ Art. 389 Registro delle tutele.Art. 389 (Registro delle tutele). Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l'esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazione nello stato personale o patrimoniale del minore. Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere da' comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore.
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