Art. n°
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Art. 404. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Amministrazione di sostegno.

Dispositivo

Art. 404.

(( (Amministrazione di sostegno). ))


((La persona che, per effetto di una infermita' ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilita', anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, puo' essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.))



Ratio Legis


Spiegazione