Art. 404. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Amministrazione di sostegno.
Dispositivo
Art. 404.
(( (Amministrazione di sostegno). ))
((La persona che, per effetto di una infermita' ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilita', anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, puo' essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.))
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
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