Art. n°
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Art. 433. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Persone obbligate.

Dispositivo

Art. 433.

Persone obbligate.


All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:


1) il coniuge;


((2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;))


((3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;))


4) i generi e le nuore;


5) il suocero e la suocera;


6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.(216)


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AGGIORNAMENTO (216)


La Legge 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."



Ratio Legis


Spiegazione