Art. n°
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Art. 452. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Mancanza, distruzione o smarrimento di registri.

Dispositivo

Art. 452.

(Mancanza, distruzione o smarrimento di registri).


Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita o della morte puo' essere data con ogni mezzo.


In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non e' ammesso alla prova consentita nel comma precedente.



Ratio Legis


Spiegazione