Art. n°
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Art. 468. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Soggetti.

Dispositivo

Art. 468.

(Soggetti).


La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli, legittimati e adottivi, nonche' dei discendenti dei figli del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.((223))


I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredita' della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa. (15)


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AGGIORNAMENTO (15)


La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 14 aprile 1969, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 23/04/1969, n. 105), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 468 del Codice civile, a norma dell'art. 27 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, e negli stessi limiti di cui al predetto art. 467 del Codice civile".


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AGGIORNAMENTO (223)


Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "All'articolo 468 del codice civile le parole: "legittimi, legittimati e adottivi" sono sostituite dalle seguenti: "anche adottivi"; le parole: "nonche' dei discendenti dei figli naturali del defunto," sono soppresse".



Ratio Legis


Spiegazione