Art. n°
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Art. 486. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Poteri.

Dispositivo

Art. 486.

(Poteri).


Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell'art. 460, puo' stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredita'.


Se non compare, l'autorita' giudiziaria nomina un curatore all'eredita' affinche' la rappresenti in giudizio.



Ratio Legis


Spiegazione