Art. n°
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Art. 534. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Diritti dei terzi.

Dispositivo

Art. 534.

(Diritti dei terzi).


L'erede puo' agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo.


Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede.


La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, se l'acquisto a titolo di erede e l'acquisto dall'erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente.



Ratio Legis


Spiegazione