Art. 588. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare.
Dispositivo
Art. 588.
(Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare).
Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualita' di erede, se comprendono l'universalita' o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualita' di legatario.
L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
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