Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 609. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Malattie contagiose, calamita' pubbliche o infortuni.

Dispositivo

Art. 609.

(Malattie contagiose, calamita' pubbliche o infortuni).


Quando il testatore non puo' valersi delle forme ordinarie, perche' si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamita' o d'infortunio, il testamento e' valido se ricevuto da un notaio, dal conciliatore del luogo, dal podesta' o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di eta' non inferiore a sedici anni.(111)((112a))


Il testamento e' redatto e sottoscritto da chi lo riceve; e' sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa.


--------------


AGGIORNAMENTO (111)


Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della Legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."


--------------


AGGIORNAMENTO (112a)


Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla Legge 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."



Ratio Legis


Spiegazione