Art. 751. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Collazione del danaro.
Dispositivo
Art. 751.
(Collazione del danaro).
La collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantita' del danaro che si trova nell'eredita', secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione.
Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione