Art. 760. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Inesigibilita' di crediti.
Dispositivo
Art. 760.
(Inesigibilita' di crediti).
Non e' dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l'insolvenza e' sopravvenuta soltanto dopo che e' stata fatta la divisione.
La garanzia della solvenza del debitore di una rendita e' dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione