Art. n°
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Art. 760. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Inesigibilita' di crediti.

Dispositivo

Art. 760.

(Inesigibilita' di crediti).


Non e' dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l'insolvenza e' sopravvenuta soltanto dopo che e' stata fatta la divisione.


La garanzia della solvenza del debitore di una rendita e' dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.



Ratio Legis


Spiegazione