Art. n°
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Art. 768-quater. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Partecipazione.

Dispositivo

Art. 768-quater.

(( (Partecipazione). ))


((Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.


Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.


I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione puo' essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purche' vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.


Quanto ricevuto dai contraenti non e' soggetto a collazione o a riduzione.))



Ratio Legis


Spiegazione