Art. 797. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Garanzia per evizione.
Dispositivo
Art. 797.
(Garanzia per evizione).
Il donante e' tenuto a garanzia verso il donatario, per l'evizione che questi puo' soffrire delle cose donate, nei casi seguenti:
1) se ha espressamente promesso la garanzia;
2) se l'evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui;
3) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione rimuneratoria, nei quali casi la garanzia e' dovuta fino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entita' delle prestazioni ricevute dal donante.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione