Art. n°
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Art. 797. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Garanzia per evizione.

Dispositivo

Art. 797.

(Garanzia per evizione).


Il donante e' tenuto a garanzia verso il donatario, per l'evizione che questi puo' soffrire delle cose donate, nei casi seguenti:


1) se ha espressamente promesso la garanzia;


2) se l'evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui;


3) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione rimuneratoria, nei quali casi la garanzia e' dovuta fino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entita' delle prestazioni ricevute dal donante.



Ratio Legis


Spiegazione