Art. 842. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Caccia e pesca.
Dispositivo
Art. 842.
(Caccia e pesca).
Il proprietario di un fondo non puo' impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.
Egli puo' sempre opporsi a chi non e' munito della licenza rilasciata dall'autorita'.
Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione