Art. n°
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Art. 842. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Caccia e pesca.

Dispositivo

Art. 842.

(Caccia e pesca).


Il proprietario di un fondo non puo' impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.


Egli puo' sempre opporsi a chi non e' munito della licenza rilasciata dall'autorita'.


Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.



Ratio Legis


Spiegazione