Art. n°
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Art. 905. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi.

Dispositivo

Art. 905.

(Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi).


Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi e' la distanza di un metro e mezzo.


Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi e' la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.


Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi e' una via pubblica.



Ratio Legis


Spiegazione